Prot. 1469 San Marco in Lamis, 17/02/2026
OGGETTO: Attribuzione di incarico di custodia dei registri del consiglio di istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la C.M.n.105/75 che all’art.13 dispone “…La pubblicità degli atti del consiglio di circolo o di istituto, disciplinata dall’art. 27 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, deve avvenire mediante affissione in apposito albo di circolo o di istituto, della copia integrale – sottoscritta e autenticata dal segretario del consiglio – del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell’Ufficio di segreteria del circolo od istituto e – per lo stesso periodo – sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta. La copia della deliberazione da affiggere all’albo è consegnata al direttore didattico o al preside dal segretario del consiglio; il direttore didattico o il preside ne dispongono l’affissione immediata e attestano in calce ad essa la data iniziale di affissione. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato.”;
VISTO il D.Lgs.297/94 che all’art.43 di disciplina relativa alla pubblicità degli atti;
VISTO in particolare, il comma 4 dell’art.43 che testualmente dispone: “4. Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241.”;
DISPONE
ATTRIBUZIONE DI INCARICO DI CUSTODIA DEI REGISTRI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO NONCHÉ L’OSTENSIONE DELLO STESSO NEI TERMINI DELLE RICHIAMATE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Costanzo Cascavilla)
0