Prot. n. 2894
OGGETTO: Continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’a.s. 2026/27.
Con la presente si comunica che il MIM con nota prot. n° 7766/26.03.2026 ha pubblicato l’ordinanza circa quanto indicato in oggetto al fine di tutelare la continuità didattica sui posti di sostegno.
l prerequisito essenziale per procedere alla conferma è, quindi, costituito dal fatto che i docenti potenzialmente confermabili stiano svolgendo nell’anno scolastico 2025/2026 una supplenza su posto di sostegno fino al termine dell’anno scolastico (31/08/2026) o fino al termine delle attività didattiche (30/06/2026), in quest’ultimo caso anche su spezzone orario. Pertanto, non possono essere destinatari di conferma i docenti che siano in servizio per le supplenze temporanee di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Si evidenzia che può partecipare alla procedura, esclusivamente per posto intero, anche il personale con contratto a tempo indeterminato che nell’a.s. 2025/2026 sia stato assegnatario di un posto di sostegno ex art. 47 o 70 del CCNL e che nell’a.s. 2026/2027 intenda fruire del medesimo istituto contrattuale. Ai sensi dell’articolo 399, comma 3-quater, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non possono prendere parte alla procedura i docenti con contratto a tempo indeterminato (o con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo) con decorrenza 1/09/2026, né – stante quanto previsto dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 – i docenti con contratto a tempo indeterminato con decorrenza anteriore che non abbiano superato il periodo di prova. In ogni caso, l’istituto della conferma di cui alla presente nota è fruibile esclusivamente nell’ambito dell’attribuzione dei contratti a tempo determinato e, pertanto, non si applica alle fasi di mobilità annuale del personale di ruolo.
Si chiede di leggere attentamente la nota allegata.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Costanzo Cascavilla)
da Fgis021009-psc