Prot. 6139 S. Marco in Lamis, 15/09/2025
OGGETTO: Incompatibilità e autorizzazione ad assumere incarichi extraistituzionali o allo svolgimento della libera professione per i dipendenti pubblici e anagrafe delle prestazioni. PRECISAZIONI E INTEGRAZIONI.
Facendo seguito alla nota prot.n.6088 del 12/09/2025, si ritiene opportuno integrare il paragrafo seguente del testo riportato nel riquadro:
Partecipazione ad associazioni o organizzazioni
Con il D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001) è stato però introdotto l’obbligo per il dipendente pubblico di comunicare tempestivamente all’amministrazione di appartenenza la propria adesione ad associazioni e organizzazioni i cui ambiti di interesse possono interferire con lo svolgimento dell’attività lavorativa, a prescindere dal contenuto riservato o meno. Tale disciplina precisa, inoltre, che non sono soggette a dovere di comunicazione le adesioni a partiti politici o organizzazioni sindacali (art. 5 del D.P.R. n. 62/2013).
Facendo proprie le evoluzioni degli orientamenti giurisprudenziali in materia di incompatibilità, si accerta che ogni incarico extraistituzionale, anche se svolto in ambito sociale e senza compenso, deve essere preventivamente autorizzato dall’amministrazione, a tutela dei principi di imparzialità, buon andamento e esclusività del rapporto di lavoro pubblico (ordinanza n. 19904/2025, depositata lo scorso 17 luglio 2025, della Corte Suprema di Cassazione, Civile Ord. Sez. L).
lasciando inalterato tutto resto della nota già richiamata e pubblicata.
La pubblicazione sul sito web, a norma dell’art. 55, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 12, co.1, del D.Lgs. n. 33/2013, equivale ad ogni effetto alla affissione all’albo della sede di lavoro e alla conseguente notifica.
Il Dirigente scolastico
(Prof. Costanzo Cascavilla)
da Fgis021009-psc