Prot. 7458 del 16/09/2026
Oggetto: INFORMATIVA SULLA FRUIZIONE DELLE FERIE DA PARTE DEL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Art. 35, comma 1, CCNL – Comparto Istruzione e Ricerca 2019/21: “Al personale assunto a tempo determinato […] si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie […] stabilite dal CCNL per il personale assunto a tempo indeterminato […]”.
Art. 35, comma 2, CCNL – Comparto Istruzione e Ricerca 2019/21: “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico.”
Art. 38 del CCNL – Comparto Istruzione e Ricerca 2019/21: “L’art. 13, comma 15, del CCNL 29/11/2007, è così sostituito: “15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative”.
Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL – Comparto Istruzione e Ricerca 2019/21: “In relazione a quanto previsto all’art. 38 (Ferie) le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell’8/10/2012), all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall’art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012”.
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 54: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.”
Ordinanza Corte di Cassazione n. 16715/2024: La Corte di Cassazione nella suddetta ordinanza evidenzia che il datore di lavoro deve invitare il personale a godere delle ferie di cui sopra nei periodi di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali e nel periodo ricompreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, avvisando che diversamente perderà diritto alle ferie e all’indennità sostitutiva.
Indicazioni operative
In conformità con la normativa e con le indicazioni giurisprudenziali sopra riportate, si comunica al personale docente e non docente a tempo determinato (con esclusione del personale con contratto fino al 31 agosto) che le ferie, maturate e maturande, dovranno essere fruite nei periodi di sospensione delle attività didattiche in misura proporzionale al periodo di servizio prestato.
Pertanto, tutto il personale assunto a tempo determinato (ad eccezione di chi ha contratto fino al 31 agosto) è invitato a presentare domanda di ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni o nel lasso di tempo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (escludendo i giorni utilizzati per gli scrutini e gli esami).
Si ricorda che, in assenza di richiesta volontaria, il personale perderà il diritto alle ferie e all’indennità sostitutiva.
IL Dirigente Scolastico
(Prof. CRUCIANO Michele Mauro)
da Fgis021009-psc