Ricerca
Circolare 19

Permessi retribuiti ai sensi dell’art. 33 della L.104/1992 docenti e personale ATA

Circolare n. 19/27: Permessi retribuiti ai sensi dell’art. 33 della L.104/1992 docenti e personale ATA - precisazioni e regolamentazione

Utente FGIS021009-psc

da Fgis021009-psc

Prot. 7460             San Marco in Lamis, 18/09/2026

Oggetto: Permessi retribuiti ai sensi dell’art. 33 della L.104/1992 docenti e personale ATA – precisazioni e regolamentazione.

Si comunica che i lavoratori beneficiari di cui all’art. 33 della Legge n. 104/1992, come novellato dall’art. 24 della Legge 183/2010, sono tenuti a comunicare al Dirigente scolastico i giorni di assenza a tale titolo con congruo anticipo e, se possibile, con riferimento all’arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività didattica e amministrativa, salvo dimostrate situazioni di urgenza.

Al riguardo si ritiene importante segnalare che l’INPS con circolare applicativa della normativa n. 45 del 01.03.2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che “Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all’inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell’arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione”.

Pertanto, si invita il Personale interessato a produrre pianificazioni mensili di fruizione dei permessi o, in assenza di altre indicazioni, di comunicare la relativa fruizione con congruo anticipo, di almeno 5 giorni, per concordare preventivamente con l’Amministrazione le giornate di permesso, rivedibili in dimostrate situazioni di urgenza, al fine di «evitare la compromissione del funzionamento dell’organizzazione».

Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata.

Si fa presente, inoltre, che il CCNL 2006/09 all’art. 15 e ss.mm. prevede che tali permessi “devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.”

IL Dirigente Scolastico
(Prof. CRUCIANO Michele Mauro)