Prot. n. 6308 San Marco in Lamis, 09/09/2024
OGGETTO: Permessi retribuiti ai sensi dell’art. 33 della L.104/1992 docenti e personale ATA – precisazioni e regolamentazione.
Con la presente si forniscono disposizioni relative alla disciplina delle assenze dal servizio per permesso retribuito di cui all’oggetto, i cui destinatari sono invitati ad attenersi scrupolosamente. Si ricorda che i permessi di cui all’oggetto sono regolamentati dal CCNL dei lavoratori del comparto scuola siglato in data 27/11/2007, all’art. 15 comma 6 nonché dalla Circolare INPS n. 90 del 2007 e successive modifiche.
In particolare, le norme al riguardo recitano:
“I permessi retribuiti di cui all’art. 33 devono possibilmente essere fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti”. Appare del tutto evidente che i docenti si soffermino spesso solo sull’avverbio “possibilmente”, essendo reiterate e ricorrenti per alcuni fruitori di tali benefici le “comunicazioni” di assenza per art. 33 L.104 nello stesso giorno della settimana.
E’ altresì vero che la normativa prescrive che gli stessi vadano “concordati” con il dirigente, per agevolare la riorganizzazione del servizio, con congruo anticipo: ciò implica che è necessario contemperare le esigenze della scuola e i diritti degli studenti con il diritto a fruire di detti benefici, evitando disservizi, discontinuità, disorientamento negli studenti.
Ne consegue che vanno, quindi, salvaguardate tutte quelle situazioni di urgenza che possono determinarsi anche all’ultimo momento (inizio della mattinata di lavoro) e che possiamo definire come le eccezioni. E’ quindi evidente che l’eccezione non può essere la regola. Al riguardo, la circolare aggiunge che queste situazioni improrogabili, che necessitano di una esigenza immediata, devono essere dimostrate.
Inoltre, l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 119 del 2011 ha modificato l’art. 33 della l. n. 104 del 1992 aggiungendo il comma 3 bis. La disposizione prevede che “Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito”.
Il programma di assistenza va presentato al momento del rinnovo annuale dei permessi o alla prima richiesta; se nell’arco dell’anno sorgono delle variazioni significative (es: ricovero ospedaliero) chi fruisce dei permessi deve avvisare immediatamente il datore di lavoro. Nel programma di assistenza bisogna specificare i motivi della richiesta: le date delle visite mediche programmate, la sostituzione di un altro parente nell’assistenza ecc.
Oltre al piano di programma di assistenza annuale viene richiesto un piano mensile di utilizzo dei permessi.
Modalità di fruizione dei permessi: La normativa specifica afferma, genericamente, che la fruizione dei permessi va concordata, nella sua articolazione mensile, con il datore di lavoro, in quanto è necessario e doveroso per i lavoratori della scuola contemperare le esigenze di organizzazione del lavoro e il diritto allo studio degli studenti con il diritto ai permessi derivanti dall’articolo 33 della Legge 104/1992.
Il CCNL/Scuola 29/11/2007, all’art 15 comma 6 prevede che: “I permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 …- omississ -… devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti”.
Per quanto sopra: il richiedente dovrà comunicare almeno settimanalmente al D.S. le date in cui fruirà dei permessi, per consentire l’organizzazione dei servizi e per limitare le ricadute negative sulle classi derivanti dall’assenza.
Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata.
Sono tenuti, invece a presentare programma di assistenza coloro che assistono un parente residente in luogo lontano.
A tal fine è bene ricordare che l’uso improprio dei permessi (assentarsi per 104 e usare l’assenza da scuola per altri motivi) è perseguibile penalmente, in seguito a segnalazione (all’Autorità Giudiziaria) di chiunque ne abbia notizia.
Così come giova ricordare che la programmazione dei giorni può essere anche soggetta a revoca quando il lavoratore ritiene che l’assenza da scuola non è del tutto necessaria per l’assistenza al soggetto da assistere.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Costanzo CASCAVILLA)
da Fgis021009-psc