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Circolare 175

Scrutini finali a.s. 2024/2025

Circolare n. 175/25: Scrutini finali a.s. 2024/2025 - Calendario e adempimenti finali

Utente FGIS021009-psc

da Fgis021009-psc

Prot. n. 3900         San Marco in Lamis, 20 maggio 2025

OGGETTO: Scrutini finali a.s. 2024/2025 in presenza sede centrale via P. Giorgio Frassati, 2. Calendario e adempimenti finali.

Con la presente si fa seguito alle deliberazioni degli OO.CC. per consentire un ordinato svolgimento degli scrutini e delle altre operazioni conclusive dell’anno scolastico in corso.

Gli scrutini si svolgeranno in presenza, mediante il supporto del registro elettronico e secondo il calendario allegato.

I sigg. coordinatori delle classi sono delegati, in caso di assenza del Dirigente Scolastico, a presiedere i Consigli, mentre i proff. Maurizio Sassano, Matteo Coco e Longo Antonietta daranno supporto ai lavori degli stessi.

Si invitano i docenti a controllare date e orari che potrebbero aver subito variazioni per esigenze organizzative.

Per problemi di natura informatica contattare l’A.T. Maurizio Napolitano invece per problematiche riguardanti il registro elettronico contattare i proff. Pierluigi DEL GIUDICE e Gina DE CAROLIS.

O.d.G. dei consigli di classe:

  1. Valutazione finale a.s. 2024/2025;
  2. Certificazione delle competenze classi seconde.

Adempimenti finali: indicazioni operative

Registro elettronico

Tutti i docenti provvederanno alla compilazione del registro elettronico personale entro il termine degli scrutini. Ogni docente dovrà controllare che il proprio registro sia compilato per le parti richieste, avendo cura di verificare che siano riportate correttamente tutte le valutazioni periodiche, eventuali interventi individualizzati di sostegno all’apprendimento, effettuati durante l’anno, le attività personalizzate in correlazione al PDP per gli alunni con BES/ DSA e in correlazione con il PEI per alunni “persona con disabilità”.

Relazioni finali disciplinari e programmi svolti

Le relazioni finali disciplinari (comprensive degli argomenti trattati) devono essere redatte in triplice copia, una cartacea da inserire nelle apposite cartelle (raccolta relazioni) e due in formato digitale, di cui una va allegata al registro elettronico e l’altra va inviata al coordinatore, entro e non oltre giorno 7 giugno.

Nelle relazioni finali non devono essere indicati i nominativi degli alunni.

Scrutini

Si ricorda che è obbligatorio riportare le proposte di voto della propria disciplina abbondantemente prima degli scrutini sul registro elettronico (e comunque entro e non oltre le ore 12,00 del 6 giugno 2025).

È doveroso rammentare che in sede di valutazione finale, i Consigli dovranno essere “perfetti”, cioè composti da tutti i docenti della classe (art. 7, c.5 del D. Lgs 297/94), per garantire la validità legale delle operazioni legate allo scrutinio stesso.

Il Collegio dei Docenti ha approvato i criteri ai quali occorrerà attenersi per l’attribuzione del credito formativo a tutti gli studenti che presenteranno, prima dei Consigli per gli scrutini, la certificazione riguardante le attività extracurriculari svolte durante l’anno scolastico, sia interne che esterne alla scuola.

Il Consiglio di Classe sarà ritenuto sciolto solo dopo l’adempimento di tutte le formalità dovute (es. trascrizioni dei voti e dei giudizi globali e verbali).

Eventuali sovrapposizioni di Consigli di Classe di altre Scuole, per i docenti collegati, dovranno essere tempestivamente comunicate.

Si precisa che il voto proposto dal singolo docente, in sede di Consiglio, non può che essere quello reale scaturente da effettive valutazioni individuali, nel rispetto delle norme ministeriali e della deontologia che contraddistingue ogni singolo docente. Tutti devono aver presente che sotto il profilo formale trovano applicazione i principi della trasparenza amministrativa (L. 241/1990), che pongono l’obbligo per la scuola di documentare adeguatamente il processo che ha condotto alla valutazione in itinere e finale, in modo che esso possa essere ricostruito in tutte le sue articolazioni. La documentazione finale (registro elettronico, registri di classe, verbali ed altri atti significativi) va ordinata con essenzialità e coerenza, assicurando, tra l’altro, elementi circostanziati e probanti ai fini di un eventuale contenzioso.

È compito del coordinatore di classe verificare, se il singolo alunno abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se esse, pur rientrando nelle deroghe previste, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato.

Casi da considerare ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a:

  • gravi motivi di salute adeguatamente documentati
  • terapie e/o cure programmate
  • donazione di sangue
  • partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
  • adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo
  • gravi motivi familiari

CRITERI PER LA AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Ammissione alla classe successiva

Ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del d.P.R. n. 122 del 2009, sono ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. Con riferimento all’attribuzione del credito scolastico nelle classi non terminali, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Ammissione all’esame di stato

Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni: gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie in possesso dei seguenti requisiti:

  • frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n.122;
  • partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall’INVALSI;
  • svolgimento dei PCTO secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso;
  • votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, ai sensi dell’art. 13, co. 2, lettera d), secondo periodo del d. lgs. 62/2017 – introdotto dall’art.1, co. 1, lettera c), della l. 150/2024, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell’esame conclusivo del secondo ciclo. La definizione della tematica oggetto dell’elaborato viene effettuata dal consiglio di classe nel corso dello scrutinio finale; l’assegnazione dell’elaborato ed eventuali altre indicazioni ritenute utili, anche in relazione a tempi e modalità di consegna, vengono comunicate al candidato entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scrutinio stesso, tramite comunicazione nell’area riservata del registro elettronico, cui accede il singolo studente con le proprie credenziali. Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

L’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari di cui all’art. 14, comma 2, del d. lgs. 62/2017, disciplinati all’articolo 5.

Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del d. lgs. 62/2017, sono ammessi all’esame di Stato, in qualità di candidati esterni, coloro che:

  • compiono il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrano di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;
  • sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età.

Ai sensi dell’art. 14, comma 3, ultimo periodo del d. lgs. 62/2017, l’ammissione all’esame di Stato dei candidati esterni è altresì subordinata alla partecipazione alle prove nazionali predisposte dall’INVALSI nonché allo svolgimento di attività assimilabili ai PCTO, come definite dall’art. 2 del d.m. 12 novembre 2024, n. 226. Per la validità del percorso del candidato, le citate attività complessivamente svolte dal medesimo devono corrispondere ad almeno tre quarti del monte ore previsto dal percorso di studi.

 

Credito scolastico

Ai sensi dell’art. 15, co.1, del d. lgs. 62/2017, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell’ultimo anno fino a un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Premesso che la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede all’attribuzione del credito scolastico a ogni candidato interno, sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo. L’art. 15, co. 2 bis, del d.lgs. 62/2017, introdotto dall’art. 1, co. 1, lettera d), della legge 1° ottobre 2024, n. 150, prevede che il punteggio più alto nell’ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale possa essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.

Tale disposizione trova applicazione anche ai fini del calcolo del credito degli studenti frequentanti, nel corrente anno scolastico, il terzultimo e penultimo anno.

 

Sospensione del giudizio

A norma dell’art. 4 comma 6 del d.P.R. n.122 del 2009 nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in non più di tre discipline come deliberato dal collegio dei docenti in data 14 maggio 2025.

 

Non ammissione

La non ammissione dell’allievo alla classe successiva può essere deliberata nel caso si superi un numero di insufficienze superiore a tre delle discipline dell’indirizzo di studi.

 

Casi di non regolarità dell’anno scolastico

Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado Artt. 2 e 14 DPR 122/2009.

Come è noto dall’anno scolastico in corso trova piena applicazione, per gli studenti di tutte le classi degli istituti di istruzione secondaria di II grado, la disposizione sulla validità dell’anno scolastico di cui all’articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122.

Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell’anno scolastico è pari a ¾ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 743 ore. Al di sotto di tale limite l’alunno non può essere ammesso alla classe successiva.

Il limite massimo di assenze è pari ad ¼ del monte ore annuale.

 

Certificazione competenze

Nelle classi seconde di tutti gli indirizzi i coordinatori dei consigli di classe si prodigheranno affinché venga stilata la certificazione delle competenze relative all’assolvimento dell’obbligo d’istruzione come previsto dal D.M. n. 139/2007, dal D.M. n. 927/2010 e dal Decreto Ministeriale n. 14 del 30 gennaio 2024.

Si ricorda che dal 2010 c’è l’obbligo al termine della classe seconda della scuola secondaria di secondo grado di certificare le competenze per tutti gli studenti nelle diverse materie, secondo gli assi culturali.

 

Voto di condotta

In sede di scrutinio finale i coordinatori dei consigli di classe proporranno il voto di condotta secondo i criteri approvati dagli OO.CC. e inseriti nel PTOF.

La valutazione del comportamento è effettuata mediante l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi da parte del Consiglio di classe con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

Redazione verbale

Per ciascun Consiglio di classe il verbale verrà prodotto sul format presente all’interno del registro elettronico, al termine dell’inserimento di tutti i dati necessari. Ciascun coordinatore, prima della consegna, avrà cura di verificare l’esattezza e la completezza dei dati riportati sul verbale, apportando eventuali modifiche e/o integrazioni.

Ultimate le operazioni di scrutinio, letto e approvato il verbale, i coordinatori di classe si accerteranno che tutta la documentazione relativa allo scrutinio sia stata adeguatamente completata (tabellone, schede di valutazione, elenco alunni con sospensione del giudizio con l’indicazione delle discipline insufficienti e i documenti di certificazione delle competenze per le classi seconde). Ciascun docente validerà la documentazione secondo la procedura appositamente predisposta all’interno del registro elettronico che prevede la presa visione dei documenti redatti nelle operazioni di scrutinio all’interno dell’area Bacheca. La raccolta di tutti i documenti e delle relative validazioni sarà infine coordinata dai proff. Pierluigi DEL GIUDICE e Gina DE CAROLIS a cui ciascun coordinatore dovrà riferirsi.

Gli atti saranno quindi trasmessi al Dirigente per la validazione finale.

 

Pubblicazione esiti finali

In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe. Ai sensi dell’art. 37, comma 3, del Testo unico, in caso di parità nell’esito di una votazione, prevale il voto del presidente. Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione, per ogni studente, della dicitura “ammesso”, “non ammesso” e “sospensione del giudizio” ivi compresi i crediti scolastici attribuiti, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. I voti in decimi riferiti alle singole discipline sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali.

Si allega:

  1. calendario scrutini.

N.B.

Nel calendario degli scrutini è indicato il solo orario della parte decisionale del C. di C., mentre i lavori dello stesso continuano fino al completo esaurimento delle varie formalità.

Si ricorda ai Sigg. Docenti che la partecipazione ai Consigli di Classe è un obbligo di servizio.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Costanzo CASCAVILLA)