Prot. 9406 del 27/10/2026
Oggetto: Indizione elezioni suppletive Consiglio di Istituto – componente Docenti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Testo Unico approvato con il D.Lgs. 297 del 16 aprile 1994 concernente le norme sull’istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;
VISTA la O.M. 215 del 15.07.1991, modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente del 4 agosto 1995, del 24 giugno 1996 e del 17 giugno 1998, concernente le norme sull’elezione del Consiglio di Istituto;
VISTA la Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n. 56962 del 01/10/2026, che definiva le date delle elezioni del Consiglio di istituto, anche per rinnovo e per elezioni suppletive;
ACCERTATO di dover provvedere al rinnovo del Consiglio di istituto per parte di una componente e l’impossibilità di procedere a surroga per mancanza di altri candidati;
DECRETA
Art. 1 – Sono indette le ELEZIONI SUPPLETIVE per il rinnovo parziale della componente Docente del Consiglio di istituto per il triennio 2024/2027 per i seguenti posti di consiglieri:
COMPONENTI DOCENTI: 1 componente.
Art. 2 – Le elezioni suppletive si terranno domenica 29 novembre 2026 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00) e lunedì 30 novembre 2026 (dalle ore 8.00 alle ore 13.30).
Art. 3 – L’elettorato attivo e passivo spetta al personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio presso questo Istituto con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o soprannumero, nonché i docenti di IRC con contratto a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico.
I docenti in servizio in più istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo in tutti gli istituti in cui prestano servizio.
Il personale docente che non presta effettivo servizio di istituto, perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l’espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo, non ha diritto di elettorato attivo e passivo per l’elezione degli organi collegiali a livello di istituto, salvo quanto stabilito nell’art. 11 dell’OM 215/91 (“conservazione del diritto di elettorato”). Perde, altresì, il diritto di elettorato il personale docente in aspettativa per motivi di famiglia.
Art. 4 – Le liste dei candidati devono essere presentate alla Commissione Elettorale presso l’Ufficio di Segreteria didattica e negli orari d’ufficio da uno dei firmatari dalle ore 9:00 di lunedì 9 novembre 2026 a sabato 14 novembre 2026, entro e non oltre le ore 12:00. È possibile la presentazione di una o più liste di candidati. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto, deve essere censita con un numero romano progressivo riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione elettorale, indicata come tale sulla relativa scheda elettorale e deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini indicati nel presente articolo.
Art. 5 – Le liste vanno sottoscritte da un numero di elettori presentatori correlato alla consistenza numerica della componente Docente: almeno 9 (nove) arrotondato per eccesso, pari ad 1/10 degli elettori della componente stessa.
Ciascuna lista può comprendere anche un solo candidato. Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista. Le liste devono essere corredate dalla dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei candidati che debbono, tra l’altro, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima componente.
Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori di lista devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o dal suo delegato.
Art. 6 – I candidati devono essere elencati con l’indicazione del cognome, del nome, del luogo e data di nascita. Ogni lista, per ciascuna componente, può comprendere fino ad un numero doppio di candidati rispetto al numero dei rappresentanti da eleggere, pertanto massimo 2 (due) candidati. Nessun candidato può essere incluso in più liste della medesima componente. Nessun componente della Commissione Elettorale può essere candidato.
Successivamente alla presentazione della lista non è consentita la rinuncia alla candidatura, ma è facoltà dell’eletto rinunciare alla nomina.
Art. 7 – Sull’apposita scheda, contenente ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il voto va espresso mediante apposizione di una croce (X) sul candidato. Ogni elettore può esprimere un (1) voto di preferenza.
Art. 8 – La propaganda elettorale è consentita dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni, ovvero dall’11 al 27 novembre 2026.
Art. 9 – La Commissione Elettorale stabilirà presso quali locali verrà costituito il seggio elettorale, composto da presidente e due scrutatori (di cui uno funge da segretario). I seggi elettorali sono validamente costituiti anche qualora non sia possibile includervi la rappresentanza di tutte le componenti aventi diritto di elettorato. Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.
Per quanto non previsto nel precitato decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D.Lgs. n. 297/1994 e alle OO.MM. n. 215/1991, modificata dalle OO.MM. n. 293/1996 e n. 277/1998 concernente le norme sull’elezione del Consiglio di Istituto e n. 267/1995 concernente le norme per la costituzione degli Organi Collegiali.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Michele M. Cruciano
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